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Mobbing inesistente se contestato troppo tardi

6 Dicembre 2017
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CASSAZIONE
Mobbing inesistente se contestato troppo tardi

Il datore di lavoro non è punibile per il reato di mobbing nel caso in cui le condotte che gli vengono contestate avvengano a distanza di anni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28098/2017.

Nel caso in esame, un lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno causato dal datore di lavoro, contestandogli condotte di mobbing nell’esercizio del suo potere disciplinare. Ad avviso del lavoratore, tali condotte si sarebbero tenute con una certa frequenza.

Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte, hanno rilevato che i comportamenti in questione erano stati tenuti dal datore di lavoro a distanza di anni e in maniera discontinua.

Secondo la Cassazione infatti, affinché sia configurabile il mobbing, sarebbe necessaria la sussistenza dei seguenti quattro parametri:
1) una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere contro la vittima con intento vessatorio, in modo miratamente sistematico e prolungato;
2) la lesione della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
3) il nesso causale tra le condotte e il pregiudizio;
4) l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.

Nel caso in esame invece, la Corte ha giudicato gli episodi denunciati dal lavoratore sprovvisti del carattere della sistematicità, della durata dell’azione e non collegati tra loro da un medesimo intento persecutorio. Alla luce di quanto sopra pertanto, tali condotte sono state ritenute inidonee a configurare il reato di mobbing e il ricorso del lavoratore è stato rigettato.

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