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Italia il 4 dicembre al voto. Le modifiche principali

25 Novembre 2016
in SINDACATO
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RIFORMA COSTITUZIONALE
Italia il 4 dicembre al voto. Le modifiche principali
di Eleonora Tomba

Il 4 dicembre gli elettori sono chiamati a votare per l’approvazione definitiva della riforma costituzionale, varata dal Parlamento ad aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma non ancora promulgata in attesa che sia sottoposta a referendum confermativo. La legge verrà promulgata solo se sarà approvata con la maggioranza dei voti validi di quanti si recheranno a votare; il referendum costituzionale non richiede un quorum per la validità della consultazione.

Si tratta di una riforma complessa, molto tecnica e di non immediata comprensione nei suoi effetti più ampi. Inoltre, è una legge strettamente connessa con quella elettorale, per cui la reale portata soprattutto delle norme di iniziativa legislativa dipenderà da come quest’ultima strutturerà la ripartizione dei seggi tra i vincitori.

Cercando di fare chiarezza e sgombrare anche il campo da alcuni equivoci, sintetizziamo le principali modifiche.

1. Il nuovo bicameralismo differenziato e la riforma del Senato

La prima modifica sostanziale riguarda la fine del bicameralismo perfetto e la riduzione delle funzioni e della composizione del Senato. Il bicameralismo perfetto (o paritario) attuale, assegna identici poteri ad ambedue le camere che formano il Parlamento; ciò significa che i disegni di legge vengono discussi, emendati e approvati da uno dei due rami del Parlamento, quindi passano all’altro che può approvarli in via definitiva solo senza modificarne il contenuto; in caso contrario il testo dovrà tornare nuovamente al ramo del Parlamento che lo ha esaminato per la prima volta.

Con la riforma, la Camera dei deputati diventa l’unica titolare del rapporto fiduciario con il Governo, e l’unico organo deputato all’approvazione delle leggi, fatta eccezione per alcune determinate materie. I suoi membri rimangono 630, eletti a suffragio universale e diretto.

Il Senato passa dai 315 membri attuali (eletti a suffragio universale e diretto) a 100, così eletti e nominati:
–      74 eletti dai consigli regionali tra i propri componenti;
–      21 eletti dai consigli regionali tra i sindaci dei comuni (uno per regione);
–      5 nominati dal Presidente della Repubblica, non più a vita ma con mandato di 7 anni (non rinnovabile).

Il Senato, a differenza della Camera, non potrà più essere sciolto, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali da cui sono stati eletti. La modalità di scelta dei componenti del Senato all’interno dei Consigli regionali e dei Comuni sarà affidata a una legge ordinaria.

2. Il procedimento legislativo

Rimangono ad approvazione bicamerale le leggi costituzionali, le leggi elettorali, quelle sugli organi di governo, le leggi sulle funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane, sui referendum popolari, le leggi sull’ordinamento degli enti territoriali, di attuazione sulla tutela delle minoranze linguistiche e le leggi sulle forme e i termini di partecipazione dell’Italia alle politiche dell’Unione europea.

Le altre leggi saranno approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi, il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

Il Senato potrà formulare proposte di modifica delle leggi che saranno esaminate dalla Camera, la quale potrà a sua volte modificarle a maggioranza semplice.

I Senatori manterranno inalterato il potere di presentare progetti di legge ma, ad eccezione delle leggi di competenza bicamerale, il procedimento legislativo inizierà sempre alla Camera.

Per quanto riguarda il Governo, avrà il potere di chiedere alle Camere di iscrivere con priorità all’ordine del giorno un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo. La riforma pone anche alcuni limiti per i decreti-legge (emanati direttamente dal Governo senza il passaggio in Parlamento che avviene in un momento successivo con la legge di conversione), e dispone espressamente che nelle leggi di conversione dei decreti-legge non potranno essere contenute disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto (prassi ormai molto diffusa).

È prevista l’introduzione del giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte Costituzionale (prima dell’approvazione definitiva) sulle leggi elettorali di Camera e Senato.

Nel regolamento di competenze tra Camera e Senato c’è un’altra novità: la cd. clausola di supremazia. Il nuovo art. 117 elenca in modo preciso e dettagliato le materie riservate in via esclusiva allo Stato e quelle riservate alle Regioni e poi, al quarto comma, consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva delle due Camere, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica.

3. Diritti delle minoranze

La riforma introduce all’art. 64 la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari nelle modalità che saranno stabilite dai regolamenti parlamentari. È attribuita al solo regolamento della Camera anche la definizione della disciplina dello statuto delle opposizioni, ed è sancito costituzionalmente l’obbligo per deputati e senatori di partecipare ai lavori in aula e in commissione.

4. Elezione del Presidente della Repubblica

In conseguenza della riduzione del numero dei senatori viene modificato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica.
Il Parlamento in seduta comune (630 deputati + 100 senatori) avrà bisogno delle seguenti maggioranze qualificate:
– 2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio
– 3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio
– 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.

5. Il rapporto tra Stato e enti locali

Viene soppresso ogni riferimento alle province. Viene anche abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, con una redistribuzione precisa delle materie di competenza regionale e statale. Il nuovo articolo 117 vuole sanare le distorsioni della riforma del 2001 che ha causato molta incertezza sulla distribuzione dei “compiti” tra Stato e enti locali.

La riforma modifica anche l’art. 116 che disciplina il cd. “regionalismo differenziato” (regioni a statuto speciale e province autonome). In particolare, è ridefinito l’ambito delle materie nella quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie, autonomia che viene sottoposta alla condizione che la regione sia in equilibrio finanziario tra entrate e uscite del proprio bilancio. L’attribuzione di forme speciali di autonomia è prevista tra le materie di competenza di entrambe le Camere.

6. Democrazia diretta

Per gli strumenti di democrazia diretta ci sono tre importanti novità.

Da un lato, viene introdotto l’obbligo per i regolamenti di Camera e Senato di prevedere tempi certi di esame e votazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (oggi il Parlamento può decidere di non esaminarle), dall’altro, viene innalzato a 150mila il numero di firme necessarie per la proposta di iniziativa popolare (attualmente è di 50mila).

Viene modificato il referendum abrogativo (l’unico di iniziativa popolare consentito ad oggi), prevedendo due quorum diversi a seconda del caso:
– se la proposta è firmata da 500mila elettori, per la validità del referendum sarà necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto;
– se la proposta è firmata da 800mila elettori, sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei Deputati.
Viene, infine, introdotta la possibilità per il popolo di promuovere anche un referendum propositivo (che introduce o modifica le norme).

 

Per un’analisi più approfondita delle novità sopra elencate, si rinvia al documento confederale elaborato dal Servizio politiche contrattuali Pubblico Impiego, disponibile al link:
http://www.uil.it/documents/Ultima%20versione%20doc%20%20riforma%20cost%20%20(5).pdf

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