CASSAZIONE
Licenziamento per superamento del comporto valido anche dopo l’aspettativa
Il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto è valido anche se intimato successivamente all’aspettativa non retribuita. Con la sentenza n. 6697/2016 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che era stata condannata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello alla reintegrazione di una lavoratrice. La dipendente, esaurito il periodo di comporto, aveva richiesto l’aspettativa non retribuita oltre i termini previsti dal Ccnl di categoria; l’azienda glielo aveva comunque concesso e, alla scadenza, l’aveva invitata a riprendere servizio. La lavoratrice non essendo rientrata a lavoro, era stata licenziata. I giudici di merito avevano giudicato il licenziamento illegittimo, considerando come una rinuncia tacita a esercitare il recesso per superamento del periodo di comporto sia l’accettazione da parte datoriale della richiesta di aspettativa pervenuta oltre i termini contrattuali, sia il fatto che il licenziamento fosse stato intimato dopo nove mesi dalla fine della malattia (al termine dell’aspettativa). La Cassazione ha, invece, sostenuto che nel caso di aspettativa successiva alla fine del periodo di comporto, i limiti temporali per procedere al licenziamento devono dilatarsi sino alla fine dell’aspettativa stessa e che, in ogni caso, il comportamento della società non implicava una tacita rinuncia al recesso.