CASSAZIONE
Licenziamento, legittimo se attività fisica durante la malattia
Il lavoratore che durante il periodo di malattia svolge un’attività fisica, assumendo una condotta imprudente per la sua salute, lede il dovere di lealtà e correttezza nei confronti del datore di lavoro compromettendo irrimediabilmente il rapporto con l’azienda e legittimando il licenziamento per giusta causa.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13676/2016.
Perché il licenziamento per giusta causa sia legittimo il dipendente, non solo deve astenersi dal porre in essere condotte espressamente vietate dal CCNL, ma è tenuto altresì ad evitare tutti quei comportamenti che per loro natura risultino in contrasto con gli obblighi connessi al rapporto di lavoro. Il lavoratore pertanto è tenuto ad osservare i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile anche nei comportamenti extra lavorativi al fine di non arrecare danno al datore di lavoro.
In particolare nel caso esaminato dalla Corte, il dipendente è stato licenziato per giusta causa, poiché nel periodo di assenza per malattia (dovuta ad intervento chirurgico per discopatia), aveva sollevato 4 bombole del gas da 30 e 40 kg assumendo una condotta imprudente per la propria salute.
La Suprema Corte di Cassazione, confermando la sentenza dei giudici di appello, ha ritenuto legittimo il licenziamento in quanto la condotta del dipendente era stata lesiva dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro e pregiudizievole per gli scopi aziendali.