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Ddl 2217, le norme approvate

5 Agosto 2016
in Lavoro
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CAPORALATO
Ddl 2217, le norme approvate
di Eleonora Tomba

Questo disegno di legge è il frutto del lavoro iniziato da Fai, Flai e Uila nel 2014 con la proposta di legge istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, sottoscritta da oltre 100 parlamentari, e proseguito nel tempo con le numerose mobilitazioni e iniziative volte a sollecitare il Governo per dare realmente gambe alla Rete.

Il DDL 2217, di iniziativa governativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, del Ministro della giustizia Andrea Orlando, del Ministro del lavoro e politiche sociali Giuliano Poletti, riassume e fa propria la proposta di legge originale avanzata dal sindacato.

Il provvedimento è stato presentato al Parlamento il 28 gennaio 2016; il 10 febbraio è stato incardinato in Commissione agricoltura al Senato, e nei mesi seguenti ha visto un approfondito ciclo di audizioni, tra le quali anche quella di Fai, Flai e Uila, che con i propri emendamenti, sono riuscite a inserire alcune importanti norme, come l’articolazione territoriale della Rete attraverso le CISOA, che costituisce la possibilità più concreta per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello locale e il controllo del lavoro nero; o come il mantenimento del sistema di tutele previdenziali e assistenziali dell’agricoltura, nonostante la novità che impone alle imprese di comunicare mensilmente attraverso il sistema UNIEMENS i dipendenti in carico.

Abbiamo vinto il primo round di questa battaglia, da settembre si aprirà la discussione alla Camera e saremo chiamati a sostenere il testo approvato al Senato. A questo proposito siamo stati già convocati dal Presidente della Camera, Laura Boldrini, il 13 settembre p.v. per una prima audizione sull’argomento.

La nostra mobilitazione continuerà, come abbiamo fatto fino a oggi, per garantire un’approvazione più rapida possibile di questo importante provvedimento.

 

DDL 2217 – SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Nella versione originale presentata dai Ministri, il DDL interveniva con i primi cinque articoli a modificare il codice penale e il codice di procedura penale, relativamente a circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti e uso delle risorse del Fondo antitratta anche per i reati di cui all’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Il DDL conteneva poi, all’articolo 6, una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità (dl n. 91 del 2014, cd. “Campolibero”), e insieme con l’art. 7, fissavano le politiche urgenti di intervento per il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Gli ultimi due articoli contenevano (e contengono anche nella nuova formulazione), rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

Il Relatore in Commissione e in Aula è stata la Sen. Maria Grazia Gatti. Il testo emendato è stato approvato dal Senato il 1 agosto 2016 e trasmesso il giorno successivo alla Camera, con il n. 4008. Nella scheda di seguito è riportata la sintesi degli articoli più rilevanti di questo disegno di legge con la loro spiegazione.

 

TESTO APPROVATO AL SENATO IL 1 AGOSTO 2016 E TRASMESSO ALLA CAMERA

“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

ART. 1

“Modifica dell’articolo 603-bis del codice penale”

L’art. 603-bis è stato introdotto nel 2011 e prevede il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il DDL riscrive l’intero art. 603-bis del codice penale, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come requisiti del reato l’organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia (caratteristiche difficili da provare). Con la modifica si riscrive la condotta dell’intermediario (il caporale) e si punisce autonomamente la condotta del datore di lavoro o utilizzatore che sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia, a prescindere dal fatto che impieghi manodopera reclutata attraverso il caporale. Si prevede un’aggravante specifica per l’intermediazione o l’utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante l’uso di violenza o minaccia (la pena e la multa sono aumentate).

Inoltre, si precisano e semplificano gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali. In particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all’orario di lavoro, quando è reiterata e non solo sistematica come nel testo attuale, e la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro.

ART. 2

“Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale”

Il nuovo art. 603-bis.1 prevede un’attenuante per chi collabori con le autorità. L’articolo 603-bis.2, in relazione alla confisca obbligatoria, fa salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, attraverso i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

ART. 3

“Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento”

Si introduce una nuova disposizione, che prevede il controllo giudiziario dell’azienda disposto da parte del giudice, qualora ricorrano i presupposti indicati per il sequestro preventivo, nel caso in cui l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni gravi e negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori giudiziari che affiancano l’imprenditore nella gestione dell’azienda. Compiti dell’amministratore giudiziario saranno: il controllo del rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’inizio del procedimento non erano regolarmente assunti; l’adozione di misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore.

ART. 4

“Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale”

Si tratta di una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto nelle ipotesi in cui è consentita la confisca e nei casi di confisca ai sensi del nuovo 603-bis.2, nei quali si prevede l’applicazione del regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenuto nel codice antimafia.

ART. 5

“Modifica all’articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992, in materia di confisca”

È stata riformulata la norma sull’arresto in flagranza, prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia.

ART. 6

“Modifica all’articolo 25-quinquies del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità degli enti”

È una norma di coordinamento, che applica alle aziende la sanzione pecuniaria prevista dal codice della responsabilità degli enti per alcuni delitti contro la personalità individuale, anche nel caso del delitto di cui all’art. 603-bis.

ART. 7

“Modifica all’articolo 12 della legge n. 228/2003, in materia di Fondo per le misure antitratta”

È anche questo un articolo di coordinamento, che destina al Fondo antitratta i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per vari delitti, tra i quali è ora inserito quello di cui all’art. 603-bis.

ART. 8

“Modifiche all’articolo 6 del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità”

È la norma che prende spunto dalla proposta di legge di Fai, Flai e Uila, che modifica il d.l. “Campolibero”, arricchendo le funzioni della Rete del lavoro agricolo di qualità e rendendola maggiormente operativa. Si fanno più stringenti i requisiti di accesso alla Rete (è ampliata la serie di condanne che escludono la possibilità di fare domanda) e si richiede esplicitamente che le aziende applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

Entrano a far parte della cabina di regia nazionale il Ministero dell’Interno, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’ANPAL e l’Agenzia delle Entrate. Dal lato delle parti sociali, entrano un rappresentante delle cooperative agricole e uno delle organizzazioni sindacali delle cooperative agricole.

Si ampliano le competenze della cabina di regia, che procederà anche a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, accedendo ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e ai dati ricavabili dal sistema UNIEMENS, valutando in particolare il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione.

In questo ambito, si dispone l’adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avrà effetto a partire dal mese di gennaio 2018. Grazie a un emendamento di Fai, Flai e Uila, questo non comporterà modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli, salvaguardando a tal fine la validità degli elenchi anagrafici. Si adotta in questo modo il sistema di comunicazione mensile delle persone occupate attualmente vigente per le aziende non agricole, omogeneizzando i dati e i loro tempi di raccolta, fermo restando la conferma del versamento trimestrale della contribuzione.

La cabina di regia, insieme alle autorità competenti, dovrà anche promuovere iniziative in materia di politiche attive e contrasto al sommerso, nonché di gestione dei flussi di manodopera stagionale e assistenza ai migranti.

Un punto fortemente voluto da Fai, Flai e Uila è l’utilizzo delle Commissioni Provinciali Salari Operai Agricoli (CISOA) quali vere e proprie articolazioni territoriali della Rete, necessarie per analizzare da vicino i problemi dell’agricoltura del territorio e per affrontare i due problemi principali nella lotta al lavoro nero e al caporalato: l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo e il trasporto dei lavoratori.

Le CISOA potranno fornire informazioni alla cabina di regia per formulare indici di congruità della manodopera occupata dalle aziende in relazione alle caratteristiche delle produzioni e dei territori.

Alle CISOA potranno, inoltre, convenzionarsi con gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali agricoli, i soggetti abilitati al trasporto delle persone, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione (purché nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese agricole per l’adesione alla Rete).

Le CISOA promuoveranno a livello territoriale l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, basandosi sulla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, attivando le conoscenze relativamente alla manodopera disponibile: quantità, capacità, qualità, specializzazione, esigenze del territorio, caratteristiche delle produzioni, ammodernamento dei sistemi produttivi. Poi, saranno impegnati tutti i soggetti in grado di fare intermediazione di manodopera in modo legale e trasparente (parti sociali, agenzia di intermediazione ecc.) e gli enti locali per fornire i supporti necessari.

Per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori, la norma prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, e in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione alla Rete, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete.

Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l’ammontare dei contributi per il trasporto dei lavoratori agricoli tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione ne comporta la risoluzione e l’immediata decadenza dai contributi.

ART. 9

“Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli”

L’articolo affronta le urgenze legate al lavoro stagionale che ogni anno, in specifici periodi si palesano in diversi territori. Si prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al loro maggior afflusso. Il piano sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata e prevedrà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore e sarà coordinato con il lavoro delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

ART. 10

“Riallineamento retributivo nel settore agricolo”

Questo articolo è stato inserito in aula in sede di approvazione del DDL ed ha comportato anche la modifica del titolo del disegno. Pertanto, i suoi contenuti sono ancora tutti da approfondire. Per quanto ci riguarda, riteniamo che questa norma sani i contenziosi contributivi in essere per numerose aziende agricole che avevano corrisposto retribuzioni inferiori a quelle stabilite dai CPL in virtù degli accordi di riallineamento retributivo previsti dal d.l. n. 510/1996 e successive modifiche. È ovvio che se questa nostra interpretazione non fosse quella corretta e qualcuno avesse inteso aprire surrettiziamente la porta a una nuova stagione di accordi di riallineamento retributivo noi saremmo assolutamente contrari a questa scelta. A settembre, con l’inizio del ciclo di audizioni alla Camera, ci sarà occasione anche di chiarire la portata di questa norma, nell’auspicio di giungere rapidamente all’approvazione della legge.
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