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Superminimo individuale riassorbibile anche a distanza di tempo

24 Giugno 2016
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CASSAZIONE
Superminimo individuale riassorbibile anche a distanza di tempo

Se nella lettera di assunzione è stato riconosciuto ad un lavoratore un importo come superminimo, ossia una retribuzione aggiuntiva rispetto ai minimi tabellari, si deve escludere la sua non riassorbibilità anche se ciò non è avvenuto per diversi anni. Al contrario, l’assorbibilità è esclusa solo se previsto dagli accordi collettivi o se il dipendente riesca a dimostrare la natura di “compenso speciale”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24643 del 2015, ha confermato un importante principio giurisprudenziale in merito alla riassorbibilità o meno del superminimo individuale.

Nel caso in esame, un lavoratore ha contestato che l’importo di superminimo, fino a quel momento mai riassorbito, fosse stato illegittimamente assorbito in forza di accordi collettivi successivi. Ossia il primo accordo collettivo è stato superato da un secondo accordo e solo sulla base di quest’ultimo il datore ha proceduto all’assorbimento, non essendosi verificate prima le condizioni (passaggio di grado e/o qualifica del lavoratore).

A tal proposito, la Cassazione ha precisato che nella lettera di assunzione non è stato previsto nulla a riguardo dell’assorbibilità o meno del superminimo e che non risultano nemmeno specificate le ragioni della sua attribuzione.

Per queste motivazioni per la Corte il superminimo è sempre soggetto all’assorbimento anche a distanza di tempo, intervallo di giorni, mesi o anni durante i quali non è avvenuta la sua riassorbibilità, salvo determinate esclusioni.

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Autorizzazione tribunale della stampa n. 101/2012 del 16 aprile 2012, diffusione online
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