CASSAZIONE
Il lavoratore privato delle sue mansioni può assentarsi senza motivazione
Con la sentenza n. 24051 del 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel momento in cui un dipendente viene privato dall’azienda delle sue mansioni, non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro. La mancata attribuzione di mansioni, infatti, rende irrilevante la sua presenza.
Il lavoratore aveva chiamato in giudizio l’azienda sostenendo di aver subìto l’assegnazione a compiti inferiori rispetto alla sua qualifica contrattuale provocando, conseguentemente, una dequalificazione professionale per la quale chiedeva il risarcimento dei danni.
Inoltre, il dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per essersi assentato senza giustificazione per un periodo superiore a quello stabilito dal CCNL applicato.
La Cassazione, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, ha ritenuto legittima la condotta del dipendente che, con la sua “non presenza al lavoro”, avrebbe formulato un’eccezione di inadempimento (fondata sulla dequalificazione professionale) senza violare in alcun modo l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto.


