Malattia professionale
Prova a carico del datore di lavoro
Nel caso di malattia professionale determinata dalla violazione dell’obbligo generico di applicare le misure di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 2087 c.c.), è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire a conoscenza di una possibile malattia di uno o più dipendenti e cercare di prevenirla. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22615/2015, invertendo l’onere della prova in tema di malattia professionale, normalmente a carico del lavoratore quando le misure di sicurezza che si presumono omesse sono stabilite da specifiche leggi. Nel caso di specie, il datore è stato ritenuto responsabile perché il ricorso tardivo all’automazione di alcune fasi di lavorazione ha comportato una eccessiva gravosità delle mansioni svolte dalla dipendente, causando la malattia professionale.