JOBS ACT
Dimissioni, da marzo solo on line con la nuova procedura
di Eleonora Tomba
Al via il prossimo 12 marzo la nuova procedura on line per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevista dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act).
Il Ministero del Lavoro, con decreto del 15 dicembre 2015, pubblicato lo scorso 11 gennaio in Gazzetta Ufficiale, ha fornito le istruzioni per la compilazione del modulo telematico, precisandone i contenuti e illustrando la procedura di comunicazione.
Si tratta di un meccanismo più complesso dei precedenti, che presuppone una doppia autenticazione al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco: per tale motivo, il lavoratore dovrà attivare preventivamente un’utenza sul portale Cliclavoro del Ministero e, se non ne è già in possesso, richiedere il codice pin per operare sul sito dell’INPS.
Esaurita questa prima fase, tramite il sito www.lavoro.gov.it il lavoratore potrà accedere al form per trasmettere la comunicazione; una volta compilato quanto richiesto, il modulo sarà inviato automaticamente alla posta certificata del datore di lavoro e alla DTL competente.
In alternativa, il lavoratore può farsi assistere nella procedura dal patronato, dalla organizzazione sindacale di riferimento, da un ente bilaterale o dalle Commissioni di certificazione: in questo caso non dovrà effettuare la registrazione su Cliclavoro ma sarà l’ente abilitato a farlo per suo conto.
Il modello si compone di cinque sezioni: le prime tre vengono compilate tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie semplicemente inserendo il codice fiscale del datore di lavoro (a meno che il rapporto sia iniziato prima del 2008, nel qual caso il lavoratore dovrà riempire interamente anche le sezioni 2 e 3). La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore, mentre la quinta sezione sarà aggiornata automaticamente dal sistema del Ministero. Al termine, verrà attribuita la data di trasmissione e un codice identificativo.
Il nuovo sistema non si applica al lavoro domestico, né alle dimissioni o risoluzioni consensuali che avvengano in una delle sedi protette (Dtl o sede sindacale), mentre è obbligatorio in tutti gli altri casi. Resta salva la convalida presso la Dtl delle dimissioni di lavoratori madri o padri ai sensi dell’art. 55, T.U. 151/2001.
Il D.Lgs. n. 151/2015 prevede, inoltre, la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le stesse modalità telematiche.