LAVORO
Congedo a ore, no al cumulo con altri permessi giornalieri
Consentita solo l’assistenza ai disabili
di Raffaella Sette
Il congedo parentale fruito ad ore, reso operativo dal D.Lgs. 80/2015, non è cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento e, in generale, con i riposi o permessi previsti dal Testo unico sulla maternità / paternità (D.Lgs. 151/2001). È quanto ha chiarito l’Inps con il messaggio 6704/2015, prevedendone invece la compatibilità con i permessi o i riposi disciplinati dalla legge 104/1992 per l’assistenza a persone disabili.
Prima del D. Lgs 80/2015, di attuazione del Jobs Act, la fruizione del congedo ad ore era previsto solo da pochi contratti collettivi nazionali, tra cui quello dell’industria alimentare, e da alcuni contratti di secondo livello. Infatti, la legge 228/2012 introdusse questo istituto, recependo una direttiva europea, fissando quale presupposto applicativo la regolamentazione della materia da parte degli accordi collettivi.
Ad oggi, in assenza di intese specifiche, questo tipo di congedo sarà fruibile secondo le regole di legge ed il genitore potrà scegliere in modo indifferente tra il godimento giornaliero e quello orario del congedo. È comunque sempre auspicabile che le parti raggiungano intese collettive per definire nel dettaglio modalità di godimento e regole diverse rispetto alla legge, come i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
L’unico onere del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, rimane quello di comunicare la scelta di utilizzare il congedo ad ore con un preavviso di almeno due giorni.